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DDL Ancorotti e professione del truccatore: perché la formazione può cambiare tutto

La regolamentazione  e il DDL Ancorotti per la professione del truccatore è necessaria. Ma per essere davvero efficace deve partire dalla formazione, dalla qualità dei percorsi e dalla tutela del consumatore.

Il DDL Ancorotti sta riportando al centro del dibattito una questione che il mondo del make up professionale attende da decenni: la necessità di dare una regolamentazione alla professione del truccatore.

Personalmente sono favorevole alla regolamentazione. Non soltanto favorevole: considero questo passaggio necessario per la crescita della professione, per la dignità di chi lavora seriamente nel settore e soprattutto per la tutela del consumatore.

Il disegno di legge, che è ancora oggetto dell’iter parlamentare e di modifiche, propone di disciplinare nuove figure professionali, tra cui quella del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, prevedendo per l’abilitazione un corso regionale di qualificazione di almeno 600 ore seguito da un esame teorico-pratico.

È un cambiamento importante. Ma credo che il vero tema non sia soltanto stabilire quante ore debba durare un corso. Il vero tema è capire che cosa significhi oggi formare un professionista.

DDL Ancorotti: regolamentare significa tutelare il consumatore

Quando parliamo di regolamentazione professionale, spesso pensiamo immediatamente all’obbligo, alla burocrazia o ai limiti che verranno imposti agli operatori.

Io preferisco partire da un’altra prospettiva: chi tutela il consumatore?

Se una persona entra in un’attività professionale e si affida a un operatore, dovrebbe poter sapere quali competenze possiede quella persona, quale formazione ha ricevuto e quali requisiti deve rispettare l’attività nella quale sta entrando.

È lo stesso principio che troviamo in moltissimi altri settori professionali.

La formazione regolamentata non serve soltanto a stabilire chi può lavorare. Serve a creare uno standard minimo di competenza, sicurezza e responsabilità.

DDL Ancorotti: la formazione è il cuore della professione del truccatore

Credo che questo sia il punto centrale del DDL Ancorotti: la professione non può essere separata dalla formazione.

Se una professione viene riconosciuta e regolamentata, deve necessariamente esistere un percorso attraverso il quale una persona possa acquisire le competenze necessarie per esercitarla.

Le Regioni hanno già una lunga esperienza nella gestione di percorsi professionalizzanti e qualificanti. È quindi naturale, a mio avviso, che anche la formazione del truccatore venga inserita in un sistema nel quale esistano programmi, requisiti, docenti qualificati, strutture idonee e procedure di verifica.

Il testo attualmente all’esame prevede infatti che i corsi e l’esame debbano garantire adeguate conoscenze tecnico-professionali, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari e alla prevenzione dei rischi.

Non bastano 600 ore: conta cosa c’è dentro la formazione

Il numero di ore è importante, ma da solo non garantisce la qualità di un percorso.

Una formazione professionale seria deve costruire competenze differenti e complementari.

Un truccatore deve conoscere il make up, naturalmente. Ma deve anche comprendere gli aspetti legati alla sicurezza, all’igiene, alla cosmetologia, alla pelle, alla relazione professionale con il cliente e alla gestione della propria attività.

Quello che cambia, rispetto a un corso libero, è proprio la presenza di un sistema nel quale queste competenze devono essere progettate, organizzate e verificate.

Igiene, sicurezza e conoscenza della pelle

Prendiamo l’igiene, la dermatologia e la cosmetologia.

Non sono materie accessorie. Quando si lavora direttamente sul corpo di una persona, diventano competenze fondamentali.

In un percorso professionalizzante riconosciuto, queste conoscenze devono essere affrontate secondo criteri formativi precisi e, soprattutto, con docenti che possiedano le competenze necessarie per insegnarle.

Lo stesso vale per la sicurezza sul lavoro.

Non è sufficiente dire a uno studente di prestare attenzione. È necessario formarlo sui rischi, sulla prevenzione e sui comportamenti corretti.

DDL Ancorotti: il docente non può essere scelto soltanto perché sa fare il mestiere

Questo è un altro tema che considero fondamentale.

Un bravo truccatore non diventa automaticamente un bravo insegnante.

Allo stesso modo, avere molti anni di esperienza professionale non significa automaticamente possedere tutte le competenze necessarie per progettare e gestire un percorso didattico.

Oggi possiamo incontrare situazioni nelle quali un ex allievo, dopo avere frequentato un corso anche molto breve, decide a sua volta di insegnare. Possiamo trovare competenze distribuite online da content creator che non hanno necessariamente una preparazione didattica. Possiamo incontrare professionisti che hanno ottenuto una certificazione, ma che non hanno ancora maturato una reale esperienza lavorativa nel settore.

Non lo dico per delegittimare queste persone. Lo dico perché eseguire una tecnica, lavorare professionalmente e insegnare quella tecnica sono tre competenze differenti.

DDL Ancorotti e competenze dei docenti

È proprio per questo che considero importante che la regolamentazione affronti anche il tema delle competenze di chi insegna.

Nel percorso parlamentare sono state discusse disposizioni relative ai requisiti professionali dei docenti dei corsi di formazione e alla qualità dei percorsi formativi.

Credo che questo sia un punto sul quale sarà necessario lavorare ancora.

Un docente dovrebbe possedere esperienza professionale, competenza tecnica e capacità di trasmettere quella competenza.

Ma insegnare significa anche saper comunicare, progettare una lezione, comprendere i processi di apprendimento, valutare uno studente e costruire un percorso progressivo.

Un bravo professionista non è automaticamente un bravo docente

Questa distinzione dovrebbe diventare finalmente cultura professionale.

Non penso che si debba impedire a un professionista di insegnare. Al contrario, credo che l’esperienza professionale debba avere un valore enorme.

Ma penso anche che chi decide di trasformare la propria esperienza in formazione debba poter acquisire competenze specifiche sulla didattica, sulla comunicazione e sulla pedagogia.

In futuro potremmo quindi arrivare a percorsi di formazione specifica per chi vuole insegnare una professione: non per creare nuove barriere, ma per riconoscere che insegnare è una competenza professionale a sua volta.

DDL Ancorotti: il problema dei corsi brevi e degli attestati

La regolamentazione porterà inevitabilmente a una domanda importante.

Che cosa potrà dichiarare un corso di poche ore?

Un corso breve può essere utilissimo. Può servire per aggiornarsi, approfondire una tecnica, imparare un nuovo prodotto o acquisire una competenza specialistica.

Ma è molto diverso dire che un corso breve permette di apprendere una tecnica e dichiarare che quel corso abilita all’esercizio di una professione regolamentata.

Sono due cose completamente diverse.

Se domani io organizzassi un corso di poche ore e, sulla base della mia esperienza professionale, dichiarassi di formare estetisti o acconciatori, sarebbe evidente che non potrei attribuire a quel corso il valore di un percorso abilitante previsto dalla legge.

La stessa logica deve valere anche per il truccatore.

Esperienza professionale e qualifica non sono la stessa cosa

Questo non significa che l’esperienza professionale perda valore.

Al contrario.

L’esperienza di chi ha lavorato per anni nel cinema, nella televisione, nella moda, nella fotografia, nel teatro o nel beauty è una risorsa straordinaria per la formazione.

Ma esperienza professionale e qualifica sono concetti differenti.

Una persona può essere un professionista eccellente senza essere automaticamente un ente di formazione riconosciuto. E un corso può essere estremamente interessante senza essere, per questo, un percorso abilitante.

La chiarezza su questo punto sarà fondamentale anche per evitare che lo studente venga indotto a confondere un attestato di partecipazione con una qualificazione professionale.

Il riconoscimento riguarda anche gli ambienti e l’organizzazione

Quando parlo di formazione riconosciuta non penso soltanto ai programmi e ai docenti.

Penso anche agli ambienti nei quali la formazione viene erogata.

Una struttura formativa deve avere spazi adeguati, condizioni di sicurezza, requisiti igienico-sanitari e un’organizzazione coerente con il tipo di attività svolta.

È un principio molto semplice.

Se una persona entra in un’attività nella quale vengono manipolati alimenti, esistono procedure e competenze specifiche per garantire la sicurezza del consumatore. Nel nostro settore il principio non dovrebbe essere diverso: se lavoriamo direttamente sul corpo di una persona, dobbiamo garantire competenze e condizioni adeguate.

Il testo del disegno di legge collega infatti l’esercizio delle attività ai requisiti di abilitazione professionale e alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari, oltre a prevedere la SCIA e un responsabile tecnico abilitato.

DDL Ancorotti: perché la formazione continua sarà fondamentale

Non credo che una futura regolamentazione debba fermarsi al momento dell’abilitazione.

Il makeup è una professione che cambia continuamente.

Cambiano i prodotti, le tecnologie, i materiali, le tecniche, le esigenze del mercato e anche le conoscenze legate alla sicurezza e all’igiene.

Per questo ritengo fondamentale sviluppare nel tempo un sistema di formazione continua.

Una qualifica dovrebbe rappresentare l’inizio di un percorso professionale, non la sua conclusione.

Una professione regolamentata deve anche essere riconoscibile

La regolamentazione dovrebbe inoltre contribuire a rendere più chiaro il profilo professionale del truccatore anche dal punto di vista economico e imprenditoriale.

Un professionista che esercita un’attività regolamentata deve poter operare all’interno delle normali regole fiscali, amministrative e imprenditoriali previste per la propria attività.

Il testo in discussione prevede, per le attività disciplinate, l’esercizio in forma di impresa individuale o societaria e l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese, secondo le norme vigenti.

Questo significa anche contribuire a far uscire la professione dalla percezione di un’attività occasionale o improvvisata.

Il truccatore deve poter essere riconosciuto per quello che è: un professionista.

Il DDL Ancorotti non accontenterà tutti

Sono consapevole che una riforma di questa portata non potrà accontentare tutti.

Ci saranno professionisti che avranno qualcosa da ridire, percorsi formativi che dovranno essere ripensati, docenti che dovranno aggiornare le proprie competenze e probabilmente aspetti della normativa che, una volta applicati, richiederanno ulteriori interventi.

È normale.

Una professione cambia nel tempo e anche le regole che la disciplinano devono poter essere osservate, verificate e, quando necessario, migliorate.

Non penso quindi che il DDL Ancorotti debba essere considerato un punto di arrivo definitivo.

Lo considero un punto di partenza.

Dopo decenni, finalmente si parla di futuro

Il mondo del make up professionale aspetta da decenni una regolamentazione capace di riconoscere il valore della professione e di stabilire criteri chiari per la formazione.

Personalmente considero positivo che questa discussione sia finalmente arrivata nelle istituzioni.

Potremo discutere sulle ore, sui programmi, sulle modalità di accesso, sui docenti, sulla formazione continua e su molti altri aspetti.

Dovremo probabilmente correggere, limare e migliorare alcune parti.

Ma credo che sia molto più utile farlo partendo da una professione finalmente riconosciuta, piuttosto che continuare a rimandare.

Perché regolamentare il truccatore non significa soltanto stabilire chi può lavorare.

Significa stabilire quale livello di preparazione deve avere chi lavora sul volto e sul corpo di un’altra persona.

Significa tutelare il professionista serio.

Significa tutelare chi sceglie un professionista.

Significa dare valore alla formazione.

E, soprattutto, significa iniziare finalmente a considerare il make up per quello che è: una professione.

Regolamentazione e lotta all’abusivismo: una tutela per tutti

La regolamentazione ha anche un’altra funzione che considero fondamentale: contrastare l’abusivismo professionale e formativo.

Quando una professione non ha regole chiare, diventa molto più difficile distinguere il professionista qualificato da chi esercita senza una preparazione adeguata. E questo riguarda anche la formazione: non possiamo pensare che chiunque, dopo aver frequentato un breve percorso, possa automaticamente trasformare quella esperienza in una qualifica professionale da trasmettere ad altri.

La lotta all’abusivismo non deve quindi essere vista soltanto come una forma di controllo o di repressione. È, prima di tutto, una tutela per il professionista che ha investito nella propria formazione, per chi vuole intraprendere seriamente questa professione e per il consumatore che si affida a un operatore qualificato.

È significativo che lo stesso DDL S. 1619 nasca anche con l’obiettivo dichiarato della prevenzione dell’abusivismo e che, nel corso dell’esame parlamentare, siano state presentate proposte specifiche riguardanti anche la formazione svolta in locali non conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Naturalmente il testo è ancora in discussione e potrà essere modificato. Ma il principio, a mio avviso, è importante: una professione regolamentata deve avere regole chiare anche per impedire che l’assenza di regole venga sfruttata a danno di chi lavora correttamente.

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Testo DDL Ancorotti

Antonio Ciaramella

Sono Antonio Ciaramella, un appassionato del mondo della bellezza e dell’arte fin dalla mia infanzia. Ho coltivato sin da piccolo una profonda connessione con l’estetica e l’espressione artistica. Sono autore di Make up 100 anni allo Specchio, Make up il Codice teatrale, Il Rossetto, la storia, il simbolo, il cosmetico. i miei blog antoniociaramella.it e timelessbeauty.it

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